02 Ott 2018
La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il criterio di calcolo del risarcimento ai lavoratori illegittimamente licenziati così come previsto dal Jobs Act. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, il criterio di calcolo delle indennità riconosciute al lavoratore per il licenziamento privo di motivazioni è illegittimo.
Il Jobs Act (art. 3, c1,D.Lgs 23/2015) prevede un’indennità da 6 a 36 mensilità come risarcimento a favore del lavoratore illegittimamente licenziato.
Il criterio previsto dal Jobs Act che è illegittimo poiché non lascia discrezionalità al giudice per il calcolo del danno al lavoratore.
Il Decreto Dignità ha elevato l’indennizzo portandolo, appunto, a 4 e 36 mensilità, ma non ha modificato il criterio previsto dal Jobs Act.
Sebbene aumentati, tali limiti non inducono i datori di lavoro ad un comportamento virtuoso e non rappresentano un deterrente serio contro la violazione dei diritti.
Per la Consulta, la previsione di un’indennità crescente in funzione della sola anzianità di servizio è «contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza>>.
Il criterio del Jobs Act contrasta anche con <<il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione».
La legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Roma poiché gli indennizzi previsti dal Jobs Act creano disuguaglianza tra i lavori assunti dopo il 7/3/2015 e quelli assunti prima.
La conseguenza di tale illegittimità sarà, quasi sicuramente, la crescita del contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro.