Studio Torino

05 Mag 2019

LA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA OBBLIGA LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA ALLA NOMINA DEL REVISORE LEGALE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019  è entrato in vigore il nuovo “ Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Tra le novità della riforma che più impatteranno sulla vita delle Società a responsabilità limitata vi è l’obbligo della nomina del revisore legale.

La nomina del revisore è obbligatoria quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti.

I limiti riguardano il totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Le società a  responsabilità  limitata costituite alla data di entrata in  vigore della riforma devono adeguarsi entro nove mesi, ossia entro il 16 dicembre 2019.

Ai fini della  prima  nomina del revisore i limiti devono riferirsi  agli anni 2017 e 2018, i due esercizi antecedenti la scadenza del 2019.

Se la società non provvede alla nomina il registro delle Imprese deve segnalarlo al tribunale che vi provvede d’ufficio.

La nomina del revisore legale ha l’obiettivo di prevenire la crisi di impresa.

I compiti del revisore legale riguardano la verifica dell’organizzazione della società e la segnalazione agli amministratori dei segnali della crisi di impresa.

L’organizzazione di impresa deve essere adeguata affinché si rilevi in tempo i segnali di crisi dell’impresa.

È da osservare che le  segnalazione possono venire anche dai creditori, dalle banche, dall’inps, dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia della Riscossione.

La segnalazione va fatta prima all’imprenditore-debitore e poi, in caso di inerzia o di misure inadeguate, all’organismo di composizione della crisi di impresa istituito presso le camere di commercio.

Se, nonostante i tentativi di soluzione della crisi di impresa, la società versi in evidente stato di insolvenza, l’organo di composizione della crisi procede con la segnalazione al Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero, entro sessanta giorni, deve chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (il termine ha sostituito quello di fallimento), se ritiene fondato lo stato di insolvenza.